I datori di lavoro che operano con flusso UniEmens, compresi quindi quelli attivi nell’autotrasporto, possono essere interessati da alcune operazioni di conguaglio del 2014 rispetto ai contributi previdenziali. Per la precisione tali operazioni possono riguardare:
- variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
- massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
- auto aziendali;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- operazioni societarie.
- variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
- massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
- auto aziendali;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- operazioni societarie.
Tutte queste operazioni di conguaglio, in base a quanto precisato da una circolare Inps n. 194 del 30 dicembre 2014, possono essere effettuate sia con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2014, in scadenza il 16 gennaio 2015, sia con quella di competenza del mese di gennaio 2015, con scadenza il 16 febbraio 2015.
Fanno eccezione le operazioni di conguaglio che interessano il versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria e le misure compensative correlate, che possono essere fatte anche con la denuncia di febbraio 2015, con scadenza il 16 marzo 2015, senza aggravio di oneri accessori.
Fanno eccezione le operazioni di conguaglio che interessano il versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria e le misure compensative correlate, che possono essere fatte anche con la denuncia di febbraio 2015, con scadenza il 16 marzo 2015, senza aggravio di oneri accessori.
Nessun commento:
Posta un commento