
sabato 21 febbraio 2015
Stress lavoro correlato
Lo stress lavoro correlato può essere definito come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste dell’ambiente lavorative eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste.
È l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere.
Maslach e Leiter (2000) hanno perfezionato le componenti della sindrome attraverso tre dimensioni: deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro, deterioramento delle emozioni originariamente associati al lavoro ed un problema di adattamento tra persona ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di quest'ultimo. In tal senso il burnout diventa una sindrome da stress non più esclusiva delle professioni d'aiuto ma probabile in qualsiasi organizzazione di lavoro.
Applicando la precedente definizione ad una situazione lavorativa, l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (European Agency for Safety and Health at Work) ha adottato la seguente definizione: "lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste".[1]
L'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - definisce lo stress lavoro correlato come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1).

martedì 17 febbraio 2015
Cabotaggio illegale: il ministero spiega le sanzioni da applicare quando in cabina manca l'attestato del conducente

sabato 14 febbraio 2015
I quesiti sul decreto 81: la valutazione dei rischi in subappalto
Quesito
E vero, così come è stato sostenuto in un corso di formazione, che un’ impresa affidataria deve descrivere nel proprio POS tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto e contenere la valutazione dei rischi corrispondenti indipendentemente dal fatto che la stessa impresa svolga tali lavorazioni direttamente o le affidi in subappalto? Ma se così fosse come fa l’impresa affidataria, essendo il POS il DVR per il cantiere specifico, ad effettuare una valutazione dei rischi per le lavorazioni che non deve eseguire?
Risposta
La risposta al quesito formulato richiede una lettura coordinata di alcuni articoli del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e più precisamente dell’art. 89 sulle definizioni, dell’art. 96 sugli obblighi del datore di lavoro, dell’art. 97 sugli obblighi in particolare del datore di lavoro dell’impresa affidataria, dell’art 101 sugli obblighi di trasmissione dei piani operativi di sicurezza ( POS) nonché dell’allegato XV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportante i contenuti minimi dei POS medesimi. Secondo il comma 1 lettera h) dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, il piano operativo di sicurezza è: “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”,
E vero, così come è stato sostenuto in un corso di formazione, che un’ impresa affidataria deve descrivere nel proprio POS tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto e contenere la valutazione dei rischi corrispondenti indipendentemente dal fatto che la stessa impresa svolga tali lavorazioni direttamente o le affidi in subappalto? Ma se così fosse come fa l’impresa affidataria, essendo il POS il DVR per il cantiere specifico, ad effettuare una valutazione dei rischi per le lavorazioni che non deve eseguire?
Risposta
La risposta al quesito formulato richiede una lettura coordinata di alcuni articoli del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e più precisamente dell’art. 89 sulle definizioni, dell’art. 96 sugli obblighi del datore di lavoro, dell’art. 97 sugli obblighi in particolare del datore di lavoro dell’impresa affidataria, dell’art 101 sugli obblighi di trasmissione dei piani operativi di sicurezza ( POS) nonché dell’allegato XV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportante i contenuti minimi dei POS medesimi. Secondo il comma 1 lettera h) dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, il piano operativo di sicurezza è: “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”,
venerdì 6 febbraio 2015
giovedì 5 febbraio 2015
Evasione milionaria di un'azienda di autotrasporto siciliana: 22 arresti

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