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martedì 17 febbraio 2015

Cabotaggio illegale: il ministero spiega le sanzioni da applicare quando in cabina manca l'attestato del conducente


Anche i ministeri sbagliano. Anche se per fortuna poi si ravvedono. Così nella circolare diffusa congiuntamente dal ministero dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e Trasporti lo scorso 15 gennaio per spiegare l’inversione dell’onere della prova in materia di cabotaggio illegale, introdotta con decreto legge 133/2014 (convertito con Legge 164/2014), aveva inserito non una, ma due imprecisioni. Più precisamente la mancanza sul veicolo dell’attestato del conducente quando, alla guida, si trova un soggetto extracomunitario non soggiornante di lungo periodo, non va sanzionata con l’art. 46 della Legge 298/1974, ma con la sanzione stabilita dall’art. 46 bis della medesima Legge 298/1974 che, ricordiamo, consiste nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro e nel fermo del veicolo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione nel triennio). L’altra imprecisione riguarda invece la mancanza sul veicolo della copia conforme della licenza comunitaria, fattispecie non presa in considerazione nella circolare del 15 gennaio e che adesso si spiega che va ugualmente sanzionata in base allo stesso art. 46 bis già ricordato.

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