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venerdì 31 ottobre 2014

Sulla responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore distaccato

Sono state confermate in questa sentenza della Corte di Cassazione le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di distacco dei lavoratori. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nel caso di distacco di un lavoratore da una impresa all’altra, ha ribadito la suprema Corte, sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante. Nel caso particolare sottoposto all’esame della Corte di Cassazione e che riguardava un infortunio occorso ad un lavoratore distaccato presso una vetreria che ha subito delle lesioni per il ribaltamento di alcune vetrate sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto sia il datore di lavoro distaccante che il distaccatario per essere venuti entrambi meno ai loro specifici obblighi.

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